Art. 7 
 
  1.  I  crediti  formativi  universitari  dei  corsi  di  laurea   a
orientamento professionale corrispondono a 25 ore  di  impegno  medio
per studente. 
  2. I regolamenti  didattici  di  ateneo  determinano  altresi'  per
ciascun corso  di  laurea  ad  orientamento  professionale  la  quota
dell'impegno  orario  complessivo  che  deve  rimanere  riservata   a
disposizione dello studente per  lo  studio  personale  o  per  altre
attivita' formative di tipo individuale. Tale quota non puo' comunque
essere inferiore al 50 per  cento  dell'impegno  orario  complessivo,
salvo nel caso in cui siano previste attivita' formative  ad  elevato
contenuto sperimentale o pratico,  quali  per  esempio  le  attivita'
laboratoriali o i tirocini. 
  3. Gli studenti che maturano  tutti  i  crediti  necessari  per  la
laurea secondo le modalita' previste nei regolamenti didattici  delle
proprie universita', ai sensi  dell'art.  7,  comma  1,  del  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, possono conseguire il  relativo
titolo di studio indipendentemente dal numero di anni  di  iscrizione
all'universita'.