Art. 8 
 
  1. Le universita'  rilasciano,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,
lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i titoli
di  laurea  con  la  denominazione  del  corso  di   studio   e   con
l'indicazione della classe di  laurea  a  orientamento  professionale
assicurando che la denominazione del corso di studio corrisponda agli
obiettivi formativi specifici del corso stesso. 
  2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei  corsi  di
studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e  dei
relativi titoli che  facciano  riferimento  a  curricula,  indirizzi,
orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi. 
  3.  Le  universita'  provvedono  inoltre  a  rilasciare,  ai  sensi
dell'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 22 ottobre  2004,  n.
270, e con le modalita' indicate nel decreto ministeriale  30  aprile
2004 (prot. n. 9), e successive modificazioni,  come  supplemento  al
diploma di ogni titolo  di  studio,  una  relazione  informativa  che
riporta,  secondo  modelli  conformi  a  quelli  adottati  dai  Paesi
europei, le principali indicazioni relative al  curriculum  specifico
seguito dallo studente per conseguire il titolo.