L'AUTORITA' DI GESTIONE 
              del sotto piano operativo 2 POA 2014-2020 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita'  2014)
ed in particolare l'art. 1, comma 6, che  individua  le  risorse  del
Fondo sviluppo e coesione - FSC - per il  periodo  di  programmazione
2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi  per  lo
sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80
per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per  cento  in  quelle  del
centro-nord; 
  Vista la legge del 23 dicembre 2014, n. 190  (legge  di  stabilita'
2015), art. 1, comma 703, che, ferme restando le vigenti disposizioni
sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori  disposizioni  per  l'utilizzo
delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica n. 25/2016 del 10 agosto 2016 recante «Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e  obiettivi
strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b)
e c) della legge n. 190/2014», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
novembre 2016, n. 266 che ha destinato a piani operativi afferenti le
aree  tematiche  infrastrutture,  ambiente,  sviluppo   economico   e
produttivo, agricoltura, il complessivo importo di 15.200 milioni, di
cui 400 milioni per la realizzazione del  Piano  operativo  afferente
l'area tematica agricoltura; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica n. 53/2016 del  1°  dicembre  2016,  che  ha
approvato il Piano operativo agricoltura sottopiano 2 «Interventi nel
campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa  dalle
esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati  di  assistenza
tecnica e consulenza», con una  dotazione euro  295.000.000  posta  a
valere sulle risorse FSC 2014/2020 dalla citata delibera  n.  25/2016
di competenza del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Vista la circolare n. 1 del 5  maggio  2017  del  Ministro  per  la
coesione territoriale e il Mezzogiorno. Fondo di sviluppo e  coesione
2014-2020 - Adempimenti delibere del Comitato  interministeriale  per
la programmazione economica n. 25 e 26  del  10  agosto  2016.  Piani
operativi/piani  stralcio  e  patti  per  lo  sviluppo.   Governance,
modifiche  e  riprogrammazioni  di  risorse,  revoche,   disposizioni
finanziarie; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione  economica  28  febbraio  2018,  n.  26   recante   la
ridefinizione del quadro programmatorio finanziario complessivo; 
  Visto il decreto dell'Autorita' di gestione n. 16437 del  9  aprile
2019 «Formalizzazione della decisione del  comitato  di  sorveglianza
del 29 ottobre 2018 con la quale  si  approva  lo  scorrimento  della
graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a  valere
sul bando di selezione delle  proposte  progettuali  nell'ambito  del
PNSR 2014-2020-  operazione  4.3.1.  Investimenti  in  infrastrutture
irrigue, a valere su parte risorse del FSC  -  quantificate  in  euro
147.667.793,00  di  cui  euro  43.178.194,00  in  quota  centro  nord
e 104.489.599,00 in quota sud; 
  Visto il decreto del 4 novembre 2019,  registrato  alla  Corte  dei
conti il 15 novembre 2019, con il quale e' stato conferito  al  dott.
Emilio Gatto, l'incarico di direttore generale dello sviluppo  rurale
del Dipartimento delle politiche europee ed  internazionali  e  dello
sviluppo rurale; 
  Visto il bando di selezione delle proposte progettuali relative  al
sottopiano 2 «Interventi  nel  campo  delle  infrastrutture  irrigue,
bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini  di  accumulo  e
programmi collegati di  assistenza  tecnica  e  consulenza»  del  POA
2014-2020, approvato con decreto ministeriale n. 39228 del 6 dicembre
2019, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il  15  gennaio
2020, n. 18 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale  n.
40 del 18 febbraio 2020; 
  Visto l'art.  8  del  citato  bando  di  selezione,  relativo  alla
presentazione della domanda di finanziamento, secondo il quale questa
ultima  deve  essere  inoltrata  unicamente  in  formato  cartaceo  e
sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente con  allegazione  di
copia di  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'  ed
inserita nella busta A) secondo le modalita'  indicate  nell'articolo
di riferimento; 
  Visto l'allegato 3 al citato  bando  di  selezione,  relativo  alla
«domanda  di  finanziamento,  dichiarazioni  ed  impegni»  nel  quale
erroneamente si fa riferimento alla fine  del  documento  (pagina  5)
alla firma  digitale  del  legale  rappresentante,  contrariamente  a
quanto disposto dal citato art. 8; 
  Considerato, inoltre che: 
    l'art. 5 - Criteri di ammissibilita' al finanziamento  -  lettera
A1, del sopra citato bando di selezione  delle  proposte  progettuali
relative al sottopiano 2 approvato con decreto ministeriale n.  39228
del 6 dicembre 2019 prescrive che «... i progetti  presentati  devono
soddisfare, a pena di inammissibilita' della domanda,  i  criteri  di
ammissibilita'  di  seguito  specificati:  A1.  Sono  ammissibili   a
finanziamento esclusivamente i progetti di livello esecutivo completi
in ogni dettaglio, redatti secondo quanto previsto dall'art.  23  del
codice dei contratti  pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
50/2016 e successive modifiche e integrazioni, firmati  digitalmente,
timbrati dal/dai progettista/i e dal RUP e corredati del voto del CTA
sul  progetto  di  livello  definitivo  o  esecutivo,  nonche'  della
verifica realizzati in conformita' al decreto legislativo n.  50/2016
ed alle Linee guida ANAC, e  di  tutta  la  documentazione  richiesta
dall'allegato  3  al  presente  bando  di  selezione.   A   pena   di
inammissibilita'  i  progetti  presentati,  inoltre,  dovranno   aver
risolto le criticita' eventualmente evidenziate nel voto del  CTA,  e
di tale risoluzione dovra' essere data espressa  conoscenza  dal  RUP
nella dichiarazione di cui  all'allegato  3  (cartella  2).  La  sola
richiesta  di  voto  del  CTA  non  e'  ritenuta   valida   ai   fini
dell'ammissione della domanda di finanziamento»; 
    l'allegato 2 al bando, «Elenco dei  documenti  da  allegare  alla
domanda di finanziamento» rif. art. 8 del bando - Presentazione della
domanda di finanziamento, prescrive tra  i  documenti  essenziali  da
allegare alla domanda, alla cartella 7, il parere  sul  progetto  del
comitato   tecnico    amministrativo    presso    i    provveditorati
interregionali per le opere pubbliche di competenza reso  in  vigenza
del decreto legislativo n. 150/2016. Il parere deve  essere  reso  su
progetti di livello definitivo o esecutivo redatti  o  aggiornati  ai
sensi del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50/2016 e successive modifiche; pertanto pareri  resi  in  vigenza
del decreto legislativo o resi in data antecedente al 18 giugno  2019
non saranno ritenuti ammissibili e la domanda sara'  conseguentemente
ritenuta inammissibile»; 
  Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n.  76,  in  materia  di
misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale
(Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16  luglio
2020 - Serie  generale)  che  all'art.  8  punto  7,  lettera  d)  ha
stabilito che, il comma 7 dell'art. 1  del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32 (convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55) e' sostituito dal seguente comma 7 « in deroga  all'art.
215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino  al
31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici  esprime
il parere obbligatorio di cui  al  comma  3  del  medesimo  art.  215
esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed  economica  di
lavori pubblici di competenza  statale,  o  comunque  finanziati  per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari  o  superiore  ai
100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100
milioni di euro e fino a  50  milioni  di  euro,  le  competenze  del
Consiglio   superiore   sono   esercitate   dai   comitati    tecnici
amministrativi presso i Provveditorati interregionali  per  le  opere
pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di
euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui  all'art.  215,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016». 
  Considerato altresi' che: 
    all'attualita' non e' pervenuta alcuna domanda  di  finanziamento
per la procedura selettiva in argomento; 
    la sopravvenienza normativa intervenuta con decreto-legge  n.  76
del  16  luglio  2020  comporta   una   modifica   dei   criteri   di
ammissibilita' delle domande di finanziamento di cui  alla  procedura
selettiva approvata con decreto ministeriale n. 39228 del 6  dicembre
2019; 
    il termine per la presentazione delle domande  di  partecipazione
alla selezione in oggetto specificata, per effetto dell'art. 103  del
decreto-legge  n.  18  del  17  marzo  2020  e   dell'art.   37   del
decreto-legge 8  aprile  2020,  n.  23,  e'  stato  differito  al  21
settembre 2020. 
  Ritenuto,  alla  luce  delle  recenti   disposizioni   legislative,
necessario adeguare la procedura  prevista  dal  bando  di  selezione
approvato con decreto ministeriale n. 39228 del 6 dicembre 2019  alla
sopravvenuta disposizione legislativa di cui dall'art.  8,  punto  7,
lettera d) del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76; 
  Tutto quanto premesso, ritenuto e considerato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ogni  riferimento  all'obbligatorieta'  del  voto  del  comitato
tecnico amministrativo sul progetto di livello definitivo o esecutivo
oggetto  della  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  per  il
finanziamento a carico del  Programma  operativo  agricoltura,  sotto
piano 2, contenuto nel bando approvato con decreto ministeriale del 6
dicembre 2019, n. 39228 e nei relativi allegati, e'  da  considerarsi
espunto. Conseguentemente sono ammissibili alla selezione i  progetti
privi del citato parere. 
  2. Restano fermi tutti gli altri  criteri,  requisiti  ed  elementi
prescritti dal bando.