Art. 4 
 
        Disposizioni in materia di etichettatura obbligatoria 
               della carne di specie suina trasformata 
 
  1. L'indicazione del  luogo  di  provenienza  delle  carni  di  cui
all'art. 2 include le seguenti informazioni: 
    «Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»; 
    «Paese di allevamento:  (nome  del  paese  di  allevamento  degli
animali)»; 
    «Paese di  macellazione:  (nome  del  paese  in  cui  sono  stati
macellati gli animali)» . 
  2. Quando la carne proviene da suini  nati,  allevati  e  macellati
nello stesso paese, l'indicazione dell'origine  puo'  apparire  nella
forma: «Origine: (nome del paese)». La dicitura  «100%  italiano»  e'
utilizzabile solo quando ricorrano le condizioni del presente comma e
la  carne  e'  proveniente  da  suini  nati,  allevati,  macellati  e
trasformati in Italia. 
  3. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati  in
uno  o  piu'  Stati   membri   dell'Unione   europea,   l'indicazione
dell'origine puo' apparire nella forma: «Origine: UE». 
  4. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati  in
uno o  piu'  Stati  non  membri  dell'Unione  europea,  l'indicazione
dell'origine puo' apparire nella forma: «Origine: extra UE». 
  5.  Qualora  l'indicazione  dell'origine  di  cui  al  comma  1  si
riferisca a piu' di uno Stato, il riferimento al nome del paese  puo'
essere sostituito dai termini «UE», «extra Ue» o «UE o extra  UE»,  a
seconda dei casi.