Art. 7 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente decreto si applica fino al 31 dicembre 2021, in  via
sperimentale. 
  2. I prodotti di cui all'art. 2, che non soddisfano i requisiti  di
cui al presente decreto, immessi  sul  mercato  o  etichettati  prima
dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere  commercializzati
fino ad esaurimento delle scorte o, comunque,  entro  il  termine  di
conservazione previsto in etichetta. 
  3. Il  presente  decreto  e'  trasmesso  al  competente  organo  di
controllo,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ed entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 6 agosto 2020 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                              Bellanova 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                             Patuanelli 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 827