Art. 7 Disposizioni transitorie 1. Il presente decreto si applica fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale. 2. I prodotti di cui all'art. 2, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta. 3. Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione. Roma, 6 agosto 2020 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Il Ministro della salute Speranza Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 827