Art. 19 
 
 
Misure di semplificazione in materia di  organizzazione  del  sistema
                            universitario 
 
  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «che hanno  conseguito  la
stabilita'  e  sostenibilita'  del  bilancio,  nonche'  risultati  di
elevato livello nel campo della  didattica  e  della  ricerca,»  sono
soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente «Con  decreto
del Ministero dell'universita' e della ricerca  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i  criteri  per
l'ammissione  alla  sperimentazione  e  le  modalita'   di   verifica
periodica dei risultati conseguiti, fermo restando  il  rispetto  del
limite massimo delle spese di personale, come previsto  dall'articolo
5, comma 6, del decreto legislativo ((29 marzo 2012, n. 49»)); 
    b) all'articolo 6, comma 1,  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente
periodo: «La quantificazione di cui al secondo periodo,  qualora  non
diversamente richiesto dai soggetti  finanziatori,  avviene  su  base
mensile.»; 
    c) all'articolo 7, comma 3, sono  aggiunti,  infine,  i  seguenti
periodi: « I trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire
anche tra docenti di qualifica diversa,  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali delle universita' interessate che sono  conseguentemente
adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui
al presente comma sono computati nella quota  del  quinto  dei  posti
disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»; 
    d) all'articolo 18,  comma  4,  le  parole  «non  hanno  prestato
servizio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «non  hanno   prestato
servizio quale professore ordinario di  ruolo,  professore  associato
((di ruolo,)) ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a  tempo
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),»; 
  ((d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Le universita' con  indicatore  delle  spese  di  personale
inferiore  all'80  per  cento  possono  attivare,  nel  limite  della
predetta percentuale, per la chiamata  nel  ruolo  di  professore  di
prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato,  le
procedure di cui al comma 1, riservate a personale gia'  in  servizio
presso altre universita', aventi indicatore delle spese di  personale
pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione  di
significativa e conclamata  tensione  finanziaria,  deliberata  dagli
organi competenti. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della
ricerca,  sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le  modalita'  di
attestazione della situazione di significativa e conclamata  tensione
finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al  presente  comma,  le
facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del  personale  sono
assegnate all'universita' che dispone la chiamata.  Nei  dodici  mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le
assunzioni  di  personale,  a   eccezione   di   quelle   conseguenti
all'attuazione  del  piano  straordinario  dei  ricercatori,  di  cui
all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nonche' di quelle riferite alle categorie protette »;)) 
    e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo,  e'  inserito
il seguente: «I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero
((rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno,)) e, in ogni
caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento  di
progetti di ricerca,  la  cui  scadenza  non  consente  di  conferire
assegni di durata annuale.»; 
    f) all'articolo 24, dopo il comma 5,  e'  inserito  il  seguente:
«5-bis. L'universita', qualora  abbia  le  necessarie  risorse  nella
propria programmazione, nei  limiti  ((delle  risorse))  assunzionali
disponibili  a  legislazione  vigente   per   l'inquadramento   nella
qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il
primo  anno  del  contratto  di  cui  al   comma   3,   lettera   b),
l'inquadramento di cui  al  comma  5,  previo  esito  positivo  della
valutazione.  In  tali  casi  la  valutazione  comprende   anche   lo
svolgimento  di  una  prova   didattica   nell'ambito   del   settore
scientifico   disciplinare   di   appartenenza   del   titolare   del
contratto.». 
  ((f-bis)  all'articolo  24,  comma  9-ter,  il  primo  periodo   e'
sostituito dai seguenti: 
  «Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti
di cui al presente articolo  si  applicano,  in  materia  di  congedo
obbligatorio di maternita', le disposizioni di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  12  luglio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre  2007.  Nel
periodo  di  congedo   obbligatorio   di   maternita',   l'indennita'
corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12
luglio  2007,  e'  integrata  dall'universita'  fino  a   concorrenza
dell'intero  importo  del  trattamento  economico  spettante.  Per  i
titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera  b),  del  presente
articolo,  il  periodo  di  congedo  obbligatorio  di  maternita'  e'
computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso
di esito positivo della valutazione di cui al comma  5,  il  titolare
del contratto e' inquadrato, alla scadenza del contratto stesso,  nel
ruolo dei professori associati. Fermo restando  quanto  previsto  dal
presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma  3,  lettera
b), possono chiedere, entro la scadenza  del  contratto,  la  proroga
dello stesso per un  periodo  non  superiore  a  quello  del  congedo
obbligatorio di maternita'»; 
  f-ter) le disposizioni di cui  alla  lettera  f-bis)  si  applicano
anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base  delle
previgenti disposizioni, i contratti siano  stati  gia'  sospesi,  il
titolare del contratto di ricerca puo' chiedere  che  il  periodo  di
sospensione sia computato  nell'ambito  della  durata  triennale  del
contratto. 
  1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30  dicembre
2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai
fini   dell'inclusione   nelle   liste   dei   professori    ordinari
positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7,  e'  quella
di cui al secondo periodo del citato comma 7. 
  1-ter.  L'articolo  7  della  legge  18  marzo  1958,  n.  311,  e'
abrogato.)) 
  2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012,  ((n.19,
dopo il comma 2,)) e' aggiunto il seguente: «2-bis.  Con  regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane e il  Consiglio  universitario  nazionale,  sono
definite le modalita'  di  accreditamento  dei  corsi  di  studio  da
istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in  coerenza  con
gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di  valorizzazione
dell'efficienza  delle  universita'.   Con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro e non  oltre  la
data del 15 aprile  precedente  all'avvio  dell'anno  accademico,  e'
prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al  presente
comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati.». 
  3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo  finale
rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente  ai
corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario,  nonche'  ai
corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e' equiparato, agli effetti
di legge, al master di secondo livello di cui all' articolo 3,  comma
9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni  caso,  ammessi,  agli
esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale,
i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale o
la laurea magistrale a ciclo  unico.  ((Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si  applicano,  previa  autorizzazione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, anche ai corsi  analoghi,  attivati
dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino  i
requisiti di qualita' dell'offerta formativa indicati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca da adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.)) 
  4. Il collegio dei  revisori  legali  dei  conti  delle  fondazioni
universitarie di diritto privato di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' organo di controllo della
fondazione e svolge le funzioni previste dal  Codice  civile  per  il
collegio sindacale. Le  modalita'  di  nomina,  la  composizione,  la
competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli
statuti. Il collegio dei revisori legali e' costituito dal presidente
e dai componenti titolari e  supplenti.  Il  presidente  e'  nominato
dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono  iscritti  nel
registro dei revisori legali e che hanno svolto,  per  almeno  cinque
anni, funzioni di revisore legale presso  istituzioni  universitarie.
Il collegio e' costituito dai componenti titolari, nel numero  minimo
di tre e massimo di cinque, e dai componenti  supplenti,  nel  numero
sufficiente  a  garantire  l'ordinario  funzionamento  del  collegio.
Almeno due componenti  titolari  del  collegio  sono  nominati  dalla
fondazione, su  designazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  e  sono
individuati,  prioritariamente,  tra  i  dipendenti  delle   predette
amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del
requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali.  L'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica  24  maggio  2001,  n.
254, e' abrogato. 
  5. Ai fini del concorso di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10  agosto
2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5  del  citato
decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti  gia'  in
possesso di diploma di  specializzazione,  ne'  ai  concorrenti  gia'
titolari di contratto di specializzazione e ai  candidati  dipendenti
medici delle strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  o  delle
strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma
di formazione specifica  per  medico  di  medicina  generale  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
  ((5-bis. I medici della Polizia di Stato  e  gli  ufficiali  medici
delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza  in  servizio
permanente  effettivo  con  almeno  quattro  anni  di  anzianita'  di
servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica  in
medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio  sanitario
nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza  dei  medici
di medicina generale, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica e compatibilmente con le  esigenze  operative  e  funzionali
delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri  attinenti  al
servizio,  possono   svolgere   attivita'   di   medicina   generale,
prioritariamente   in   favore   del   personale    delle    medesime
amministrazioni e dei  relativi  familiari,  secondo  i  criteri,  le
modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno  e
il Ministro dell'economia e delle finanze.)) 
  6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La  commissione  di
valutazione, istituita con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  e'  composta  da  cinque  membri  di  alta  qualificazione
designati,  uno  ciascuno,  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca,  dal  presidente  del   Consiglio   direttivo   dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR),  dal  presidente   dell'European   Research   Council,   dal
presidente  dell'European  Science  Foundation  e  da  un  componente
designato dal presidente  della  ((Conferenza  dei  rettori  e  delle
universita' italiane))  (CRUI),  d'intesa  con  il  presidente  della
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.». 
  ((6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165,  le  parole:  «sentito  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita'
e della ricerca » e le parole: « dell'ammissione al concorso e  della
nomina »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  dell'inserimento  in
graduatoria  e  dell'assunzione  dopo  il  superamento  di   concorso
pubblico ». 
  6-ter. L'assegnazione dei fondi  relativi  alle  procedure  di  cui
all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
effettuata con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca
con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di  giovani  ricercatori
nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per
il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le
procedure di cui al primo periodo  e  per  il  conseguente  eventuale
consolidamento nella posizione di professore di  seconda  fascia,  al
numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3,  lettera  b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al  numero
complessivo di docenti e ricercatori. 
  6-quater.  In  considerazione  dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i  collegi
universitari di merito riconosciuti  nonche'  quelli  accreditati  ai
sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto  legislativo
29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono  il
proprio status con  riferimento  al  monitoraggio  dei  requisiti  di
riconoscimento e dei requisiti  di  accreditamento  basato  sui  dati
relativi  all'anno  accademico  2019/2020,  a  prescindere  dal  loro
rispetto. 
  6-quinquies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole:  «della
legge regionale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «della  legge  di
conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76».))