((Art. 38 - bis 
 
    Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo  
 
  1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di
cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al  fine  di  far  fronte
alle ricadute  economiche  negative  per  il  settore  dell'industria
culturale conseguenti  alle  misure  di  contenimento  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al  31  dicembre
2021, per la realizzazione di spettacoli  dal  vivo  che  comprendono
attivita' culturali quali  il  teatro,  la  musica,  la  danza  e  il
musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le  ore
23, destinati ad un massimo  di  1.000  partecipanti,  ogni  atto  di
autorizzazione, licenza,  concessione  non  costitutiva,  permesso  o
nulla osta comunque denominato,  richiesto  per  l'organizzazione  di
spettacoli  dal  vivo,  il  cui   rilascio   dipenda   esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge  o
da atti amministrativi a  contenuto  generale,  e'  sostituito  dalla
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui  all'articolo  19
della legge 7 agosto 1990, n.  241,presentata  dall'interessato  allo
sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo,  fermo
restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida  adottate
per la prevenzione e il contrasto della diffusione  del  contagio  da
COVID-19  e  con  esclusione  dei  casi  in  cui  sussistono  vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si  svolge  lo
spettacolo in oggetto. 
  2. La segnalazione di cui al comma 1indica  il  numero  massimo  di
partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo  spettacolo  ed
e' corredata dalle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e
dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli  stati,  le
qualita' personali e i fatti previsti negli  articoli  46  e  47  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445,  nonche'  da  una  relazione  tecnica  di  un
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o  nell'albo  degli
architetti  o  nell'albo  dei  periti  industriali  o  nell'albo  dei
geometri che attesta la rispondenza  del  luogo  dove  si  svolge  lo
spettacolo alle regole tecniche stabilite con  decreto  del  Ministro
dell'interno. 
  3. L'attivita' oggetto  della  segnalazione  puo'  essere  iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente. 
  4. L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa. In  caso  di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e
dell'atto di notorieta' false  o  mendaci,  l'amministrazione,  ferma
restando l'applicazione delle sanzioni penali  di  cui  al  comma  5,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto
del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  puo'
adottare i provvedimenti di  cui  al  primo  periodo  anche  dopo  la
scadenza del termine di sessanta giorni. 
  5.  Ogni  controversia  relativa  all'applicazione   del   presente
articolo  e'  devoluta  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice
amministrativo. Ove  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
chiunque,  nelle  dichiarazioni,  attestazioni  o  asseverazioni  che
corredano la segnalazione certificata di inizio attivita', dichiara o
attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui
al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.))