((Art. 40 - quater
Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri
1. All'articolo 26-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole:
«agli stranieri che intendono effettuare» sono aggiunte le
seguenti: «, in nome proprio o per conto della persona giuridica che
legalmente rappresentano»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia
presentata dal legale rappresentante della persona giuridica
straniera, l'autorita' amministrativa, individuata con il decreto di
cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza
della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca
l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di
reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per
investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di
soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26,e' esonerato
dalla verifica della condizione di reciprocita' di cui all'articolo
16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal
primo rilascio, e' esonerato dall'obbligo della sottoscrizione
dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli
obblighi inerenti alla continuita' del soggiorno in Italia previsti
dal regolamento di attuazione».))