Art. 16 Comitato unico di garanzia 1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, e' istituito con decreto rettorale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 2. Il comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Favorisce l'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 3. Le modalita' di funzionamento del comitato sono definite nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle linee guida nazionali.