(Allegato-art. 16)
                               Art. 16 
 
                     Comitato unico di garanzia 
 
    1. Il comitato unico di garanzia per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni, e' istituito con decreto rettorale nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
    2.  Il  comitato  unico  di  garanzia  ha  compiti   propositivi,
consultivi  e   di   verifica.   Favorisce   l'ottimizzazione   della
produttivita' del  lavoro  pubblico  migliorando  l'efficienza  delle
prestazioni  collegata  alla  garanzia  di  un  ambiente  di   lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi  di  pari  opportunita',  di
benessere  organizzativo  e  dal  contrasto  di  qualsiasi  forma  di
discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 
    3. Le modalita' di funzionamento del comitato sono  definite  nel
regolamento generale  di  Ateneo,  nel  rispetto  delle  linee  guida
nazionali.