(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                      Comitato dei sostenitori 
 
    1. Il Rettore puo' istituire, con proprio  decreto,  un  comitato
dei sostenitori. A tale comitato possono partecipare persone  fisiche
e rappresentanti di persone giuridiche pubbliche  e  private  che  si
impegnano a favorire l'attivita' istituzionale dell'Universita' anche
tramite l'erogazione di contributi finanziari. 
    La partecipazione al comitato non da' luogo ad  alcuna  forma  di
compenso, emolumento e indennita'.