Art. 17. Comitato dei sostenitori 1. Il Rettore puo' istituire, con proprio decreto, un comitato dei sostenitori. A tale comitato possono partecipare persone fisiche e rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attivita' istituzionale dell'Universita' anche tramite l'erogazione di contributi finanziari. La partecipazione al comitato non da' luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento e indennita'.