Art. 19. Garante degli studenti 1. Il senato accademico nomina, con votazione a scrutinio segreto, un Garante, per fornire consulenza e assistenza gratuite agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire loro l'imparzialita', la correttezza e la tempestivita' dell'azione amministrativa. Il regolamento generale d'Ateneo ne disciplina la durata in carica e le funzioni. Il garante presenta annualmente al senato accademico una dettagliata relazione sull'attivita' da lui svolta.