(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                       Garante degli studenti 
 
    1.  Il  senato  accademico  nomina,  con  votazione  a  scrutinio
segreto, un Garante, per fornire  consulenza  e  assistenza  gratuite
agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio  garantire
loro l'imparzialita', la correttezza e la  tempestivita'  dell'azione
amministrativa. Il regolamento generale  d'Ateneo  ne  disciplina  la
durata in carica e le funzioni. Il garante  presenta  annualmente  al
senato accademico una dettagliata  relazione  sull'attivita'  da  lui
svolta.