Art. 24 Centri di ricerca e di servizio 1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' istituire centri di ricerca e centri di servizio. La proposta puo' essere presentata dal senato accademico o dai consigli di Dipartimento. 2. I regolamenti di tali centri devono conformarsi ai principi contenuti nel regolamento generale di Ateneo e dovranno comunque prevedere: a) un consiglio direttivo, nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro; b) un direttore eletto tra i membri della componente universitaria del consiglio. I predetti regolamenti sono emanati dal Rettore.