(Allegato-art. 24)
                               Art. 24 
 
                   Centri di ricerca e di servizio 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico,
puo' istituire centri di ricerca e centri di  servizio.  La  proposta
puo' essere presentata  dal  senato  accademico  o  dai  consigli  di
Dipartimento. 
    2. I regolamenti di tali centri devono  conformarsi  ai  principi
contenuti nel regolamento generale  di  Ateneo  e  dovranno  comunque
prevedere: 
      a) un consiglio direttivo, nel quale sia assicurata la presenza
di tutte le componenti operanti nel centro; 
      b)  un  direttore  eletto  tra  i   membri   della   componente
universitaria del consiglio. 
    I predetti regolamenti sono emanati dal Rettore.