Art. 27. Dottorato di ricerca 1. Il Consiglio di amministrazione istituisce ai sensi della normativa vigente, su proposta di uno o piu' dipartimenti e previo parere obbligatorio del senato accademico, corsi e scuole di dottorato, anche in consorzio con altre universita' o enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. 2. In funzione delle loro caratteristiche e tipologie, le relative attivita' sono affidate ai Dipartimenti di afferenza.