(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                        Dottorato di ricerca 
 
    1. Il Consiglio di  amministrazione  istituisce  ai  sensi  della
normativa vigente, su proposta di uno o piu'  dipartimenti  e  previo
parere  obbligatorio  del  senato  accademico,  corsi  e  scuole   di
dottorato, anche in consorzio con altre universita' o enti di ricerca
pubblici e privati di alta qualificazione. 
    2.  In  funzione  delle  loro  caratteristiche  e  tipologie,  le
relative attivita' sono affidate ai Dipartimenti di afferenza.