Art. 30. Principi di organizzazione 1. L'Universita' adegua il suo ordinamento al principio generale di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e di gestione. 2. Le funzioni relative alla gestione amministrativo-contabile spettano al direttore generale e ai dirigenti, secondo quanto di rispettiva competenza, nonche' alle unita' organizzative, nel rispetto del piano strategico di Ateneo. 3. L'organizzazione dell'Universita' risponde ai principi di imparzialita', trasparenza, efficienza, efficacia, sostenibilita' economica e benessere lavorativo. 4. L'organizzazione dell'Universita' garantisce che i servizi siano erogati nel rispetto di standard di qualita' prefissati. L'Universita' valorizza il merito, mediante l'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale cui sono correlati meccanismi premiali incentivanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.