(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                     Principi di organizzazione 
 
    1. L'Universita' adegua il suo ordinamento al principio  generale
di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e di gestione. 
    2. Le funzioni relative  alla  gestione  amministrativo-contabile
spettano al direttore generale e  ai  dirigenti,  secondo  quanto  di
rispettiva  competenza,  nonche'  alle  unita'   organizzative,   nel
rispetto del piano strategico di Ateneo. 
    3. L'organizzazione  dell'Universita'  risponde  ai  principi  di
imparzialita',  trasparenza,  efficienza,  efficacia,  sostenibilita'
economica e benessere lavorativo. 
    4. L'organizzazione dell'Universita'  garantisce  che  i  servizi
siano erogati  nel  rispetto  di  standard  di  qualita'  prefissati.
L'Universita' valorizza il merito, mediante l'adozione di un  sistema
di misurazione e valutazione della performance delle strutture e  del
personale  cui  sono  correlati  meccanismi  premiali   incentivanti,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.