Art. 4. Organi di Ateneo 1. Sono organi di Ateneo: il Rettore, il senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione. 2. Nella composizione degli organi e' rispettato il principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.