Art. 6 Il senato accademico 1. Il senato accademico: a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale di Ateneo; b) formula le proposte e i pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di coordinamento per l'attivita' didattica; c) esprime il parere obbligatorio sul bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di previsione triennale, il bilancio unico d'esercizio e il bilancio consolidato; d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di coordinamento, in materia di didattica e di ricerca nonche' il codice etico; e) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di coordinamento; f) con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, propone al corpo elettorale l'eventuale mozione di sfiducia al Rettore, comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; g) esprime il parere sulle proposte di costituzione o partecipazione dell'Universita' a centri interuniversitari, consorzi, fondazioni o associazioni, nonche' in tema di contratti e di convenzioni inerenti all'attivita' didattica, scientifica e di terza missione; h) puo' istituire commissioni su temi e questioni particolarmente rilevanti per la comunita' accademica; i) delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche del presente statuto, previo parere favorevole, a maggioranza assoluta, del Consiglio di amministrazione; j) determina i criteri di individuazione del profilo dei candidati alla carica di membro del Consiglio di amministrazione; k) definisce i criteri per l'assegnazione degli spazi ai dipartimenti; l) esercita ogni altra competenza prevista dalla normativa nazionale vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo. 2. Il senato accademico e' composto da ventidue componenti, ivi compreso il Rettore, che lo presiede. Del senato accademico fanno parte, su base elettiva, quindici componenti, fra professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori: massimo otto direttori di Dipartimento di cui almeno uno per ognuna delle macroaree definite con delibera del senato accademico; due rappresentanti dei professori di prima fascia, eletti da tutti i professori di prima fascia dell'Ateneo, costituiti in unico corpo elettorale; tre rappresentanti dei professori di seconda fascia, eletti da tutti i professori di seconda fascia dell'Ateneo, costituiti in unico corpo elettorale; due rappresentanti dei ricercatori, di cui uno a tempo determinato, eletti ciascuno dalle rispettive categorie. In caso di riduzione del numero dei direttori di Dipartimento, resta inalterato il numero totale dei senatori appartenenti alla categoria dei professori di prima fascia, mediante l'elezione di un numero corrispondente di rappresentanti dei professori di prima fascia. Fanno, inoltre, parte del senato accademico: due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo, costituito in un unico corpo elettorale; quattro rappresentanti degli studenti, eletti da tutti gli studenti dell'Ateneo, costituiti in un unico corpo elettorale. 3. Il senato accademico dura in carica quattro anni; il mandato di ciascun componente e' rinnovabile per una sola volta. 4. Nelle votazioni, in caso di parita', il voto del Rettore vale doppio. 5. Il direttore generale e il prorettore vicario partecipano alle sedute del senato accademico senza diritto di voto. 6. Il senato accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, o quando almeno un terzo dei suoi membri ne presenti richiesta motivata.