(Allegato-art. 6)
                               Art. 6 
 
                        Il senato accademico 
 
    1. Il senato accademico: 
      a) approva, a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  il
regolamento generale di Ateneo; 
      b) formula le proposte e i pareri  obbligatori  in  materia  di
didattica,  di  ricerca  e  di  servizi  agli  studenti,  anche   con
riferimento al documento di programmazione triennale  di  Ateneo,  di
cui  all'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31  marzo  2005,  n.  43,
nonche' di attivazione,  modifica  o  soppressione  di  corsi,  sedi,
dipartimenti, strutture di coordinamento per l'attivita' didattica; 
      c)  esprime  il  parere  obbligatorio  sul  bilancio  unico  di
previsione annuale autorizzatorio, il bilancio  unico  di  previsione
triennale, il bilancio unico d'esercizio e il bilancio consolidato; 
      d)  approva,  previo  parere  favorevole   del   Consiglio   di
amministrazione e a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  i
regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti  e  delle
strutture di coordinamento, in materia  di  didattica  e  di  ricerca
nonche' il codice etico; 
      e) svolge  funzioni  di  coordinamento  e  di  raccordo  con  i
dipartimenti e con le strutture di coordinamento; 
      f) con maggioranza di almeno due  terzi  dei  suoi  componenti,
propone al  corpo  elettorale  l'eventuale  mozione  di  sfiducia  al
Rettore, comunque non prima che siano trascorsi due anni  dall'inizio
del suo mandato; 
      g)  esprime  il  parere  sulle  proposte  di   costituzione   o
partecipazione dell'Universita' a centri interuniversitari, consorzi,
fondazioni  o  associazioni,  nonche'  in  tema  di  contratti  e  di
convenzioni inerenti all'attivita' didattica, scientifica e di  terza
missione; 
      h)   puo'   istituire   commissioni   su   temi   e   questioni
particolarmente rilevanti per la comunita' accademica; 
      i) delibera a maggioranza qualificata dei due  terzi  dei  suoi
componenti,  le  modifiche  del  presente  statuto,   previo   parere
favorevole, a maggioranza assoluta, del Consiglio di amministrazione; 
      j) determina  i  criteri  di  individuazione  del  profilo  dei
candidati alla carica di membro del Consiglio di amministrazione; 
      k) definisce  i  criteri  per  l'assegnazione  degli  spazi  ai
dipartimenti; 
      l) esercita ogni  altra  competenza  prevista  dalla  normativa
nazionale vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo. 
    2. Il senato accademico e' composto da ventidue  componenti,  ivi
compreso il Rettore, che lo presiede.  Del  senato  accademico  fanno
parte, su base elettiva, quindici componenti, fra professori di prima
fascia, professori di seconda fascia e ricercatori: 
      massimo otto direttori di Dipartimento di cui  almeno  uno  per
ognuna delle macroaree definite con delibera del senato accademico; 
      due rappresentanti dei professori di prima  fascia,  eletti  da
tutti i professori di prima fascia dell'Ateneo, costituiti  in  unico
corpo elettorale; 
      tre rappresentanti dei professori di seconda fascia, eletti  da
tutti i professori di seconda fascia dell'Ateneo, costituiti in unico
corpo elettorale; 
      due  rappresentanti  dei  ricercatori,  di  cui  uno  a   tempo
determinato, eletti ciascuno dalle rispettive categorie. 
    In caso di riduzione del numero dei  direttori  di  Dipartimento,
resta inalterato il numero  totale  dei  senatori  appartenenti  alla
categoria dei professori di prima fascia, mediante l'elezione  di  un
numero corrispondente  di  rappresentanti  dei  professori  di  prima
fascia. 
    Fanno, inoltre, parte del senato accademico: 
      due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti
da tutto il personale tecnico-amministrativo, costituito in un  unico
corpo elettorale; 
      quattro rappresentanti degli  studenti,  eletti  da  tutti  gli
studenti dell'Ateneo, costituiti in un unico corpo elettorale. 
    3. Il senato accademico dura in carica quattro anni;  il  mandato
di ciascun componente e' rinnovabile per una sola volta. 
    4. Nelle votazioni, in caso di parita', il voto del Rettore  vale
doppio. 
    5. Il direttore generale e il prorettore vicario partecipano alle
sedute del senato accademico senza diritto di voto. 
    6. Il senato accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni  due
mesi, o quando almeno un terzo dei suoi membri ne presenti  richiesta
motivata.