Art. 8. Il direttore generale 1. Il direttore generale e' titolare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il direttore generale e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il senato accademico. 4. L'incarico di direttore generale e' disciplinato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile con procedimento analogo a quello di nomina. 5. Il direttore generale puo' essere revocato dall'incarico con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, ferme restando le vigenti disposizioni di legge. 6. Il trattamento economico spettante al direttore generale e' definito nel contratto in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 7. Nel caso di conferimento dell'incarico di direttore generale a dipendente pubblico, questi e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 8. Il direttore generale dirige la delegazione di parte datoriale per la contrattazione decentrata, la cui composizione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del medesimo direttore generale.