Art. 5 
 
            Soggetto gestore e commissione di validazione 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'  delega  le
attivita' istruttorie al soggetto gestore di cui all'art. 1, comma 1,
ai sensi dell'accordo di servizio quadro del 28 aprile 2020 prot. 181
e previa sottoscrizione di apposito atto attuativo. 
  2. Il soggetto  gestore,  nell'ambito  delle  risorse  allo  stesso
attribuite sulla base degli atti di cui al  comma  1,  provvede  alla
realizzazione  ed  alla  manutenzione  dell'applicazione  telematica,
della  gestione  del  flusso  documentale   via   posta   elettronica
certificata, nonche' all'attivita' istruttoria, all'aggiornamento dei
«contatori» per  determinare  in  fase  di  prenotazione  le  risorse
disponibili per ciascuna delle aree di investimento di  cui  all'art.
2, comma 1, tramite  la  predisposizione  dell'elenco  delle  domande
ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, e  alla
verifica  della  rendicontazione,  ferma  rimanendo  la  funzione  di
indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti - Direzione generale per il trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita'.  La  Commissione  di  cui  al  comma   3,   qualora
sussistano i requisiti previsti dal  presente  decreto,  conclude  il
procedimento con  proposta  di  accoglimento  della  domanda  di  cui
all'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  ai   fini   dell'adozione   del
provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione. 
  3. Con decreto direttoriale del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti - Direzione generale per il trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita' e' nominata una  Commissione,  senza  oneri  per  la
finanza pubblica, per la validazione  dell'istruttoria  compiuta  dal
soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente,
individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio  presso  il
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il personale, e da due componenti, individuati tra  il  personale  di
area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da  un
funzionario con  le  funzioni  di  segreteria.  Ai  componenti  della
Commissione  non  e'  corrisposto  alcun  emolumento,  indennita'   o
rimborso spese.