IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed, in particolare, l'art. 39, per quanto concerne l'uso delle risorse finanziarie assegnate dall'Unione agli Stati membri nell'ambito dei programmi quinquennali di sostegno, per il finanziamento di specifiche misure a sostegno del settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» ed, in particolare, l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e definizione delle attribuzioni e relativi compiti»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante, tra l'altro «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» ed, in particolare, l'art. 7, comma 3, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si individuino, tra l'altro, i territori e le tipologie di intervento; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2012, n. 17070, che istituisce, all'art. 1, l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali e all'art. 4, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali; Visto il decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-20; Visto il Programma nazionale di sostegno, periodo di programmazione 2019-2023 trasmesso alla Commissione UE il 1° marzo 2018, ai sensi dell'art. 41 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, per quanto concerne la presentazione dei programmi nazionali di sostegno; Vista la legge regionale dell'11 agosto 2004, n. 17 della Regione autonoma della Valle d'Aosta che istituisce il CERVIM (Centro di ricerche, studi, salvaguardia, coordinamento e valorizzazione per la viticoltura montana) e la definizione di viticoltura eroica dallo stesso elaborata; Considerato che dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 7, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; Acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 3 della legge n. 241/1990, richiesto con nota n. 4651 del 6 dicembre 2018; Acquisito il parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali con nota n. 5979 del 1° marzo 2019; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 6 giugno 2019; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato espressi rispettivamente nelle sedute del 10 luglio 2019 e del 24 luglio 2019; Vista l'informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, resa ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 11 novembre 2019; Decreta: Art. 1 Definizioni Ai sensi del presente decreto, si intende per: a) Ministero: Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali; b) Regioni: le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; c) Registro: Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali; d) PNS: Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013; e) piccole isole: isole con una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati; f) soggetti interessati: conduttori di vigneti che risultano inscritti nello schedario viticolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 ed in possesso del fascicolo aziendale agricolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.