Art. 5 Divieto di cumulo, decadenza e revoca 1. Le somme corrisposte ai sensi dell'art. 4 non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e sono soggette a recupero in qualsiasi momento nel caso in cui le stesse superino il danno subito come definito all'art. 2. 2. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli, fosse accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, di cui all'art. 1, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto e il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero degli importi erogati. 3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa. 4. Qualora venga disposto il recupero, parziale o totale, della misura di compensazione, il beneficiario e' tenuto alla restituzione dell'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'erogazione del contributo, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, nonche' dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e revocate, sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2020 Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 838