Art. 2. Descrizione del prodotto Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago Fresco» al periodo minimo di maturazione. Specifiche Tolleranze a) visive/organolettiche: pasta di colore bianco o leggermente paglierino occhiatura marcata ed irregolare sapore delicato e gradevole crosta sottile ed elastica b) chimiche: umidita' 39,50% +/- 4,50 proteine 24,00% +/- 3,50 grasso 30,00% +/- 4,00 cloruro di sodio 1,70% +/- 1,00 grasso sul secco non inferiore Nessuna a 44% c) fisiche: diritto o scalzo leggermente convesso facce piane o quasi piane peso da 11 a 15 kg altezza da 11 a 15 cm diametro da 30 a 40 cm Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago Stagionato» al periodo minimo di maturazione. Specifiche Tolleranze a) visive/organolettiche: pasta di colore paglierino o leggermente paglierino occhiatura di piccola e media grandezza sapore dolce e leggermente saporito - fragrante ("vecchio") crosta liscia e regolare b) chimiche: umidita' 34,50% +/- 4,00 proteine 28,00% +/- 4,00 grasso 31,00% +/- 4,50 cloruro di sodio 2,40% +/- 1,00 non grasso sul secco inferiore a Nessuna 34% c) fisiche: diritto o scalzo quasi diritto facce piane o quasi piane peso da 8 a 12 kg altezza da 9 a 12 cm diametro da 30 a 36 cm Sia per l'«Asiago Fresco» che per l'«Asiago Stagionato», al fine di limitare gli scarti di lavorazione e fatto salvo il rispetto delle specifiche visive/organolettiche, chimiche e i requisiti di peso sopracitati, e' ammessa, per il prodotto destinato esclusivamente al preconfezionamento (affettamento, cubettatura, grattugia) o a lavorazioni in prodotti composti, elaborati o trasformati, la produzione di formaggio «Asiago» in forma diversa da quella cilindrica. Le forme di formaggio possono essere trattate in superficie con sostanze consentite dalle vigenti normative. Il trattamento superficiale delle forme deve in ogni caso consentire la leggibilita' della placchetta di caseina identificativa della forma, del logo della denominazione e della marchiatura di origine «ASIAGO» impressa sullo scalzo. E' vietato il trattamento superficiale con sostanze coloranti e antimuffa per le forme di «Asiago» che si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».