Art. 3 
 
 Modalita' e requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione 
 
  1. I patentini di abilitazione sono rilasciati, previo  superamento
dell'esame di  cui  all'art.  8,  dall'Ispettorato  territoriale  del
lavoro competente. 
  2. Per l'ammissione all'esame di  abilitazione  il  candidato  deve
aver compiuto il diciottesimo anno di eta' entro la data di  scadenza
del bando. 
  3. Il candidato presenta all'Ispettorato  territoriale  del  lavoro
nella  cui  circoscrizione   ha   luogo   la   sessione   di   esami,
indipendentemente dalla  propria  provincia  di  residenza,  apposita
domanda  di  partecipazione,  nella  quale  dichiara  il   grado   di
abilitazione che intende conseguire, secondo le  modalita'  stabilite
dall'Ispettorato nazionale del lavoro. 
  4. Il patentino di abilitazione ha validita' fino al compimento del
settantesimo anno di eta'. Tale  disposizione  si  applica  anche  ai
patentini gia' rilasciati alla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto.