Art. 3 
 
            Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione 
 
  1. Alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro e'  riconosciuto
un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul  prezzo
di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga
per un periodo di almeno dodici mesi e, ove  presenti,  dei  relativi
servizi  di  attivazione,  nonche'  per  la  fornitura  dei  relativi
dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer. 
  2.  Il  contributo  e'  erogato,  nel  rispetto  del  principio  di
neutralita' tecnologica, per la fornitura di servizi di connettivita'
ad almeno 30 Mbit/s in download alle famiglie che non detengono alcun
contratto di connettivita', ovvero  che  detengono  un  contratto  di
connettivita' a banda larga di  base,  da  intendersi,  ai  fini  del
presente decreto, come inferiore a 30Mbit/s in download. 
  3. E' riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo  familiare
presente nella medesima unita' abitativa. 
  4. Nel caso in cui  l'unita'  abitativa  sia  servita  da  piu'  di
un'infrastruttura a banda ultra larga, i beneficiari  del  contributo
devono stipulare contratti per i  servizi  di  massima  velocita'  di
connessione ivi  disponibili,  potendo  a  tal  fine  rivolgersi  sia
all'operatore che gli  fornisce  il  servizio  tramite  il  contratto
vigente al momento della  richiesta  del  contributo,  sia  ad  altro
operatore. 
  5. E' ammessa la possibilita' di stipulare un  nuovo  contratto  di
connessione utilizzando il  valore  del  contributo  che  residua  al
momento del recesso dal precedente  contratto  stipulato  avvalendosi
del contributo, purche' il  nuovo  contratto  garantisca  livelli  di
servizio pari almeno a quelli previsti da quello precedente  e  senza
che  il  recesso  da  quest'ultimo  comporti  costi  a   carico   del
beneficiario. 
  6. Il contributo non puo' essere concesso  per  l'attribuzione  del
solo tablet o personal computer, in assenza della  sottoscrizione  di
contratti di cui al comma 2. 
  7. Al fine di garantire coerenza del  Piano  con  eventuali  previi
interventi regionali, i  contributi  potranno  essere  erogati  anche
tenendo conto di situazioni specifiche di singole Regioni correlate a
condizioni piu' svantaggiate di determinate aree territoriali,  sulla
base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni. 
  8. I servizi di cui al comma 2, possono essere offerti da tutti gli
operatori che forniscono, a qualsiasi  titolo,  servizi  internet  su
reti a banda larga ad almeno 30 Mbit/s in download.