Art. 3 Compenso del commissario liquidatore 1. Al commissario liquidatore spetta un compenso, liquidato a norma dell'art. 213 della legge fallimentare, in percentuale all'ammontare dell'attivo realizzato, come definito all'art. 2, lettera e), nelle misure seguenti: a) 12,71% quando l'attivo non supera euro 51.000,00; b) 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 e fino a euro 258.000,00; c) 4,23% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00; d) 1,69% sulle somme eccedenti euro 516.000,00 e fino a euro 1.549.000,00; e) 0,84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 e fino a euro 5.165.000,00; f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00. 2. Le aliquote percentuali di cui al comma 1 sono incrementate, rispettivamente, del 18%, 12% e 6% con riferimento all'attivo realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, sono ridotte del 10% in ragione d'anno a partire dall'ottavo anno successivo al suddetto decreto, limitatamente all'attivo realizzato dalla vendita di beni mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non contenziosi. 3. In sede di determinazione del compenso finale, inoltre, al commissario liquidatore spetta un compenso supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato passivo accertato, come definito all'art. 2, lettera f), pari: a) allo 0,50%, fino all'importo di euro 103.000,00; b) allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro 103.000,00 e fino a euro 258.000,00; c) allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00; d) allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00. 4. Al commissario liquidatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% sull'importo del compenso finale, nonche' il rimborso, sotto il controllo del comitato di sorveglianza, delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel rispetto di criteri e limiti approvati dall'Autorita' di vigilanza. E' escluso qualsiasi altro compenso, rimborso o indennita' e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura. 5. Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare, il compenso spettante al commissario liquidatore e' calcolato con le medesime percentuali di cui ai commi 1 e 2, sull'ammontare complessivo attribuito ai creditori con il concordato. Spetta al commissario, altresi', il compenso supplementare e il rimborso delle spese previsti ai precedenti commi 3 e 4. 6. Ove sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 206 della legge fallimentare, al commissario liquidatore e' corrisposto un ulteriore compenso pari allo 0,10% sull'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili netti conseguiti a chiusura di ogni esercizio. 7. Il compenso del commissario liquidatore e' a totale carico della liquidazione, e' imputato in prededuzione alle spese di procedura e, in ogni caso, non puo' essere inferiore a euro 2.500,00. 8. Il compenso e' determinato a seguito di specifica istanza del commissario liquidatore, con provvedimento dell'Autorita' di vigilanza da adottarsi all'atto dell'autorizzazione al deposito del bilancio finale della procedura e del conto della gestione, a norma dell'art. 213 della legge fallimentare, ovvero, nel caso in cui la procedura si chiuda mediante concordato, all'atto dell'autorizzazione al deposito in tribunale della proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare. L'erogazione del compenso e' comunque subordinata all'esecuzione del piano di riparto finale, ovvero alla esecuzione degli adempimenti concordatari. 9. Nel corso della procedura e, di regola, contestualmente all'effettuazione di riparti parziali possono essere attribuiti al commissario liquidatore acconti sul compenso in misura non superiore al 60% del compenso calcolato sull'attivo a quel momento realizzato e al 50% del compenso calcolato sull'ammontare del passivo accertato. 10. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio. Nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, previa autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza su parere favorevole del comitato di sorveglianza, l'onere per il compenso del delegato e' detratto dal compenso del commissario. 11. Qualora il commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza su parere favorevole del comitato di sorveglianza, si avvalga dell'ausilio di tecnici o altre persone retribuite sotto la sua responsabilita', il 15% del compenso riconosciuto a tali soggetti e' detratto dal compenso finale del commissario. 12. Le disposizioni di cui al comma 11 non si applicano all'eventuale nomina di stimatori incaricati della valutazione dei beni ai fini della redazione dell'inventario.