Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
   1. Il presente decreto entra in  vigore  nel  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
liquidazioni   coatte   amministrative    disposte    successivamente
all'entrata in vigore del decreto medesimo. 
  3. Con cadenza quinquennale, a far data dall'entrata in vigore  del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
provvedere  all'adeguamento  dei   valori   indicati   nelle   classi
dimensionali relative all'attivo, al passivo e ai ricavi lordi, sulla
base degli indici nazionali Istat dei prezzi al consumo. 
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato il decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali 11 novembre 2016. 
  5. Il presente decreto sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 26 agosto 2020 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Catalfo          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Gualtieri         

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 1892