Art. 7 Disposizioni finali 1. Il presente decreto entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo. 3. Con cadenza quinquennale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' provvedere all'adeguamento dei valori indicati nelle classi dimensionali relative all'attivo, al passivo e ai ricavi lordi, sulla base degli indici nazionali Istat dei prezzi al consumo. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 novembre 2016. 5. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 agosto 2020 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1892