Art. 4 Monitoraggio 1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto e' obbligatorio ed e' effettuato attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalita' operative semplificate che saranno disposte in apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, classificando le opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali - Sud - LB 2020».