Art. 4 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il monitoraggio delle  opere  finanziate  in  base  al  presente
decreto e' obbligatorio ed e' effettuato attraverso il sistema  della
Banca  Dati  Unitaria  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147, secondo  le  modalita'  operative  semplificate  che  saranno
disposte in apposita circolare del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  classificando  le   opere   sotto   la   voce   «Contributo
Infrastrutture sociali - Sud - LB 2020».