Art. 5 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le
politiche di coesione, su richiesta dei singoli  Comuni  beneficiari,
in coerenza con i dati inseriti nel sistema di  monitoraggio  di  cui
all'art. 4, dispone l'erogazione delle risorse, ai sensi dell'art. 1,
comma 703, lettera l), della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  nei
limiti della quota annuale del contributo, con le seguenti modalita': 
    a) per una prima quota, pari al 50 per cento, previa attestazione
della avvenuta aggiudicazione dei lavori; 
    b) per una seconda quota, per un importo corrispondente  fino  al
40 per cento, sulla base dei costi realizzati rilevati dal sistema di
cui all'art. 4; 
    c) per la quota a saldo, previa trasmissione del  certificato  di
collaudo, ovvero del certificato di  regolare  esecuzione  rilasciato
dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.