Art. 5 
 
                 Definizione e entita' del sostegno 
 
  1. L'aiuto di cui all'art. 1  e'  vincolato  alla  riduzione  della
produzione conseguente all'adozione delle pratiche  agricole  di  cui
all'art. 4, comma 1, volte al miglioramento della qualita' delle  uve
destinate alla vinificazione. 
  2. Per beneficiare dell'aiuto devono essere rispettate le  seguenti
condizioni: 
    a) la riduzione della produzione delle uve destinate a vini DOP e
IGP non puo'  essere  inferiore  al  15%  rispetto  alla  resa  media
aziendale regionale; 
    b) nelle superfici vitate aziendali destinate alla produzione  di
vini comuni, la resa produttiva non deve aumentare rispetto alla resa
media aziendale regionale di cui all'art. 2, lettera n); 
  3. Il rispetto delle condizioni di cui al  comma  2  e'  verificato
sulla  base  delle  dichiarazioni  di  raccolta  uve  presentate  dal
beneficiario per la campagna vitivinicola 2020/2021, confrontate  con
la resa media aziendale regionale. 
  4. L'aiuto di cui al  comma  1  e'  determinato  sulla  base  delle
superfici che hanno concorso alla produzione delle seguenti tipologie
di uve cosi' come  rivendicate  con  la  dichiarazione  di  vendemmia
dell'anno 2019/2020, con i seguenti importi massimi: 
    uve destinate a vini ad indicazione  geografica  tipica  (IGT)  -
importo massimo per ettaro: 500 euro; 
    uve destinate a vini a denominazione di origine controllata (DOC)
- importo massimo per ettaro: 800 euro; 
    uve destinate a  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
garantita (DOCG) - importo massimo per ettaro: 1.100 euro.