Art. 5 
 
               Spese per le quali spetta la detrazione 
 
  1. La detrazione per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui
all'art. 2 spetta per le spese relative a: 
    a) interventi che comportano  una  riduzione  della  trasmittanza
termica U degli elementi  opachi  costituenti  l'involucro  edilizio,
purche' detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori  di
cui  all'allegato  E,  comprensivi  delle   opere   provvisionali   e
accessorie, attraverso: 
      i. fornitura e messa in opera  di  materiale  coibente  per  il
miglioramento  delle   caratteristiche   termiche   delle   strutture
esistenti; 
      ii. fornitura e messa in opera  di  materiali  ordinari,  anche
necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso
di quelle preesistenti, per il  miglioramento  delle  caratteristiche
termiche delle strutture esistenti; 
      iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo; 
      iv.  demolizione,  ricostruzione  o  spostamento,  anche  sotto
traccia, degli impianti tecnici insistenti  sulle  superfici  oggetto
degli interventi di cui alla presente lettera a); 
    b) interventi che comportano  una  riduzione  della  trasmittanza
termica U delle finestre comprensive  degli  infissi,  purche'  detta
trasmittanza  non  sia  inferiore  ai  pertinenti   valori   di   cui
all'Allegato E, attraverso: 
      i. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti con la fornitura e posa in  opera  di  una  nuova  finestra
comprensiva di infisso; 
      ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni; 
      iii. coibentazione o sostituzione dei cassonetti  nel  rispetto
dei  valori  limite  delle  trasmittanze  previsti  per  le  finestre
comprensive di infissi; 
    c)  interventi  di  fornitura  e  installazione  di  sistemi   di
schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in
modo  solidale  all'involucro  edilizio   o   ai   suoi   componenti,
all'interno,  all'esterno  o  integrati  alla  superficie  finestrata
nonche' l'eventuale smontaggio  e  dismissione  di  analoghi  sistemi
preesistenti, nonche' la fornitura e messa  in  opera  di  meccanismi
automatici di regolazione e controllo delle schermature; 
    d)  interventi  impiantistici  concernenti   la   climatizzazione
invernale e/o la produzione  di  acqua  calda  e  l'installazione  di
sistemi di building automation attraverso: 
      i. fornitura e  posa  in  opera  di  tutte  le  apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola  d'arte
di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche
in integrazione con impianti termici; 
      ii. smontaggio e dismissione dell'impianto  di  climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera  di
tutte  le  apparecchiature  termiche,   meccaniche,   elettriche   ed
elettroniche, delle opere idrauliche  e  murarie  necessarie  per  la
sostituzione,  a  regola  d'arte,  di  impianti  di   climatizzazione
invernale con impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera  e).  Sono
altresi'  ricomprese  le  spese  per  l'adeguamento  della  rete   di
distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei  sistemi  di
trattamento dell'acqua, dei dispositivi di  controllo  e  regolazione
nonche' dei sistemi di emissione; 
      iii. fornitura e posa in  opera  di  tutte  le  apparecchiature
elettriche, elettroniche e meccaniche nonche' delle opere  elettriche
e murarie necessarie per l'installazione e la  messa  in  funzione  a
regola d'arte, all'interno degli edifici o delle unita' abitative, di
sistemi di building automation degli impianti termici degli  edifici.
Non e' compreso tra le spese ammissibili  l'acquisto  di  dispositivi
che  permettono   di   interagire   da   remoto   con   le   predette
apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer
o dispositivi similari comunque denominati; 
    e) interventi di riduzione del rischio sismico, di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, secondo quanto precisato  dal
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  28
febbraio 2017, n. 58; 
    f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione  degli
interventi di cui alle superiori lettere  da  a)  a  e),  comprensive
della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di  prestazione
energetica, ove richiesto, nonche' quelle di cui all'art. 119,  comma
15 del Decreto Rilancio.