Art. 6 
 
                             Adempimenti 
 
  1. Fermo restando quanto disposto  dal  comma  3  dell'art.  12,  i
soggetti di cui all'art. 4, che intendono avvalersi delle  detrazioni
relative alle spese per gli interventi di cui all'art. 2, sono tenuti
a: 
    a) depositare in Comune, ove previsto, la  relazione  tecnica  di
cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
192 o un provvedimento regionale equivalente. La  suddetta  relazione
tecnica e' comunque obbligatoria per gli interventi  che  beneficiano
delle agevolazioni di cui all'art. 119 del Decreto rilancio; 
    b) nei casi e  nelle  modalita'  di  cui  all'art.  8,  acquisire
l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei
costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai  pertinenti
requisiti richiesti; 
    c) nei casi e con le  modalita'  di  cui  all'art.  7,  acquisire
l'attestato di prestazione energetica; 
    d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle
valvole termostatiche a bassa inerzia termica; 
    e) salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura
o cessione del credito di cui all'art.  121,  comma  1,  del  Decreto
Rilancio,  effettuare  il  pagamento  delle   spese   sostenute   per
l'esecuzione degli interventi mediante bonifico  bancario  o  postale
dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il
numero di partita IVA, ovvero,  il  codice  fiscale  del  soggetto  a
favore del quale  il  bonifico  e'  effettuato.  Tale  condizione  e'
richiesta per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a); 
    f) conservare le fatture o le  ricevute  fiscali  comprovanti  le
spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli  interventi
e, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera  a),
la ricevuta del  bonifico  bancario,  ovvero  del  bonifico  postale,
attraverso il quale e' stato effettuato il pagamento. Se le  cessioni
di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da  soggetti  non
tenuti all'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la  prova  delle
spese puo' essere costituita da altra  idonea  documentazione.  Se  i
lavori sono  effettuati  dal  detentore  dell'immobile,  va  altresi'
acquisita   la   dichiarazione   del   proprietario    di    consenso
all'esecuzione dei lavori.  Nel  caso  in  cui  gli  interventi  sono
effettuati su parti comuni  degli  edifici  va,  altresi',  acquisita
copia della delibera  assembleare  e  della  tabella  millesimale  di
ripartizione delle spese. Tale documentazione puo' essere  sostituita
dalla certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio; 
    g) trasmettere all'ENEA  entro  novanta  giorni  dalla  fine  dei
lavori, i dati contenuti nella  scheda  descrittiva  che  contiene  i
modelli di cui ai successivi  punti  i)  e  ii),  ottenendo  ricevuta
informatica,  esclusivamente  attraverso  il   sito   internet   reso
annualmente disponibile: 
      i. l'Allegato C, esclusivamente per gli interventi indicati  al
primo periodo dell'allegato medesimo, contenente  i  principali  dati
estratti   dall'attestato   di    prestazione    energetica    ovvero
dall'attestato  di  qualificazione  energetica,  sottoscritto  da  un
tecnico abilitato; 
      ii. la scheda informativa relativa agli  interventi  realizzati
contenente i  dati  del  modello  di  cui  all'allegato  D,  ai  fini
dell'attivita' di monitoraggio di cui all'art. 10; 
    h) trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dai commi 13 e  13-bis
dell'art. 119 del Decreto  Rilancio,  l'asseverazione  attestante  il
rispetto  dei  requisiti  previsti  dal   presente   decreto   e   la
corrispondente dichiarazione di congruita' delle spese  sostenute  in
relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi  previsti
dal decreto di cui al medesimo comma; 
    i) conservare ed esibire, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate
o di ENEA, la documentazione di cui al presente articolo.