Art. 9 
 
                      Trasferimento delle quote 
                       e cessione del credito 
 
  1.  In  caso  di  trasferimento  per  atto  tra  vivi   dell'unita'
immobiliare  residenziale  sulla  quale  sono  stati  realizzati  gli
interventi di cui all'art. 2, le relative detrazioni  non  utilizzate
in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso  accordo  tra
le parti, per i rimanenti periodi d'imposta,  all'acquirente  persona
fisica  dell'unita'  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  e
diretta del bene. 
  2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 4 possono optare  per  la
cessione di  un  credito  d'imposta  corrispondente  alla  detrazione
spettante ai sensi dall'art. 14 del decreto-legge n. 63  del  2013  e
successive modificazioni, nonche' per un contributo anticipato  sotto
forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione  del
credito corrispondente  alla  detrazione  spettante  ai  sensi  degli
articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.