Art. 3 Termini e modalita' di trasmissione dell'asseverazione 1. L'asseverazione di cui all'art. 2, previa registrazione da parte del tecnico abilitato, e' compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al presente decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, e' digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito. 2. L'asseverazione e' trasmessa, con le modalita' di cui al comma 1, entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi. 3. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema. 4. Le comunicazioni tra ENEA e tecnico abilitato, ad eccezione della comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, avvengono tramite l'area personale riservata allo stesso nel portale informatico di cui al comma 1.