Art. 3 
 
                         Termini e modalita' 
                 di trasmissione dell'asseverazione 
 
  1. L'asseverazione di cui all'art. 2, previa registrazione da parte
del tecnico abilitato, e' compilata on-line nel  portale  informatico
ENEA dedicato, secondo i modelli di cui  agli  allegati  al  presente
decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni
pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, e'
digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito. 
  2. L'asseverazione e' trasmessa, con le modalita' di cui  al  comma
1,  entro  novanta  giorni  dal  termine  dei  lavori,  nel  caso  di
asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi. 
  3. A seguito della trasmissione di  cui  al  comma  1,  il  tecnico
abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta  trasmissione,  che
riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema. 
  4. Le comunicazioni tra ENEA  e  tecnico  abilitato,  ad  eccezione
della comunicazione di cui all'art. 6,  comma  2,  avvengono  tramite
l'area personale riservata allo stesso nel portale informatico di cui
al comma 1.