Art. 4 Disposizioni finali 1. Ai soggetti aggiudicatari della procedura di cui all'art. 2 si applicano le disposizioni in materia di responsabilita' di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 12 dicembre 2005. 2. I costi della misura sono allocati sui clienti finali civili e industriali, inclusa la generazione termoelettrica. 3. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 20 gennaio 2006 e' abrogato, ed e' conseguentemente abrogato il decreto direttoriale 10 agosto 2007. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, ed e' comunicato all'impresa maggiore di trasporto e all'Autorita' ai fini della sua applicazione. Roma, 30 settembre 2020 Il Ministro: Patuanelli