Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai soggetti aggiudicatari della procedura di cui all'art.  2  si
applicano le  disposizioni  in  materia  di  responsabilita'  di  cui
all'art. 3 del decreto ministeriale 12 dicembre 2005. 
  2. I costi della misura sono allocati sui clienti finali  civili  e
industriali, inclusa la generazione termoelettrica. 
  3. Il decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  del  20
gennaio 2006 e' abrogato, ed e' conseguentemente abrogato il  decreto
direttoriale 10 agosto 2007. 
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet  del  Ministero,  ed  e'
comunicato all'impresa maggiore di trasporto e all'Autorita' ai  fini
della sua applicazione. 
 
    Roma, 30 settembre 2020 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli