Art. 16. Elezione del rettore 1. Il rettore e' eletto dal consiglio di amministrazione: a) tra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno dell'Universita' su una terna di nomi proposta dal senato accademico appositamente convocato dal rettore o, in difetto, dal decano. Qualora il senato accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il consiglio di amministrazione procede alla designazione scegliendo il rettore fra tutti gli aventi diritto; b) possono essere indicati nella terna di cui sopra al punto a) i docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e comunque soddisfino i requisiti di eleggibilita' previsti dal presente statuto; c) al fine di garantire la continuita' del governo dell'Ateneo, le procedure elettorali sono avviate almeno tre mesi prima del termine del mandato del rettore e si concludono con la richiesta di nomina ministeriale prevista dal successivo comma 2 almeno due mesi prima. 2. Il rettore eletto e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca.