(Statuto-art. 16)
                              Art. 16. 
                        Elezione del rettore 
 
    1. Il rettore e' eletto dal consiglio di amministrazione: 
      a) tra i  professori  di  ruolo  di  I  fascia  a  tempo  pieno
dell'Universita' su una terna di nomi proposta dal senato  accademico
appositamente convocato  dal  rettore  o,  in  difetto,  dal  decano.
Qualora il senato accademico  non  proceda  alla  formulazione  della
terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore,  il
consiglio di amministrazione procede alla designazione scegliendo  il
rettore fra tutti gli aventi diritto; 
      b) possono essere indicati nella terna di cui sopra al punto a)
i docenti che assicurano un numero di anni di  servizio  almeno  pari
alla durata del mandato prima della data di collocamento a  riposo  e
comunque  soddisfino  i  requisiti  di  eleggibilita'  previsti   dal
presente statuto; 
      c) al fine di garantire la continuita' del governo dell'Ateneo,
le procedure elettorali  sono  avviate  almeno  tre  mesi  prima  del
termine del mandato del rettore e si concludono con la  richiesta  di
nomina ministeriale prevista dal successivo comma 2 almeno  due  mesi
prima. 
    2. Il  rettore  eletto  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca.