(Statuto-art. 18)
                              Art. 18. 
                      Il nucleo di valutazione 
 
    1. Il  nucleo  di  valutazione  interna  e'  nominato,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n.  370,  dal  rettore,  con
proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione e il  senato
accademico.  Il  nucleo  e'  composto  da  sei  membri  compreso   il
presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo
della valutazione, di cui almeno tre esterni all'Ateneo stesso e dura
in carica tre anni. Del nucleo fa di diritto parte un  rappresentante
degli studenti.