Art. 30. Il direttore di Dipartimento 1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il consiglio di Dipartimento, cura l'esecuzione delle relative delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle materie di cui all'art. 29, comma 2. 2. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, su proposta del consiglio di Dipartimento tra i professori a tempo pieno di prima fascia o, in assenza, di seconda fascia dell'Ateneo. Il direttore del Dipartimento dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto una sola volta consecutiva. 3. Il direttore puo' designare un vice direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il vice direttore, nominato con decreto rettorale, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. 4. La carica di direttore di Dipartimento e' incompatibile con quella di preside di facolta'.