(Statuto-art. 30)
                              Art. 30. 
                    Il direttore di Dipartimento 
 
    1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, convoca  e  presiede
il  consiglio  di  Dipartimento,  cura  l'esecuzione  delle  relative
delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle  materie  di  cui
all'art. 29, comma 2. 
    2. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, su  proposta
del consiglio di Dipartimento tra i professori a tempo pieno di prima
fascia o, in assenza, di seconda fascia dell'Ateneo. Il direttore del
Dipartimento dura  in  carica  tre  anni  accademici  e  puo'  essere
rieletto una sola volta consecutiva. 
    3. Il direttore puo' designare un vice direttore,  scelto  tra  i
professori di ruolo e i ricercatori confermati.  Il  vice  direttore,
nominato con decreto rettorale, supplisce il direttore  in  tutte  le
sue funzioni in caso di impedimento o assenza. 
    4. La carica di direttore di Dipartimento  e'  incompatibile  con
quella di preside di facolta'.