Art. 34. Stato giuridico dei docenti 1. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle universita' dello Stato. 2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS ex INPDAP. 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991. 5. In caso di trasferimento alla Libera universita' di lingue e comunicazione IULM di professori di ruolo appartenenti ad altre universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle universita' statali.