Art. 35. Ricercatori universitari 1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il ruolo dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e' posto ad esaurimento. 2. Il regime di impegno dei ricercatori puo' essere a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita' annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori sono tenuti a svolgere attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. 3. I ricercatori sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative. 4. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate, fino ad esaurimento del ruolo, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle universita' dello Stato. 5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS ex INPDAP. 7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991. 8. In caso di trasferimento alla Libera universita' di lingue e comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle universita' statali.