Art. 37. Ricercatori a tempo determinato 1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Universita', nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, previo espletamento di procedure pubbliche di selezione disciplinate con proprio regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, che assicurino la pubblicita' degli atti, puo' stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dott. di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero nonche' di ulteriori requisiti definiti dal citato regolamento interno di Ateneo. 2. I contratti possono avere le seguenti tipologie: a) contratti junior di durata triennale prorogabili per due anni, per una sola volta previa positiva valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte; b) contratti senior: nei sei mesi che precedono la conclusione del contratto junior, eventualmente prorogato, il senato accademico accerta la valutazione dei prerequisiti per l'eventuale conferimento di un contratto di cui alla lettera b) dell'art 24, comma 3 della legge n. 240/2010 (senior) di durata triennale non rinnovabile. Tale tipologia di contratto puo' essere conferita a: soggetti che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) (junior) della durata di tre anni, eventualmente rinnovati per altri due; soggetti che hanno usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005. 3. I contratti di cui al comma 2, lettera a) possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 2, lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e' pari a 350 ore annue per il regime di tempo pieno e di 200 ore annue per il regime di tempo definito. 4. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, e subordinatamente alle esigenze didattiche dell'Ateneo, nel terzo anno di contratto di cui al comma 2, lettera b) e' facolta' dell'Ateneo, valutare, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro e secondo modalita' disciplinate da apposito regolamento di Ateneo, l'attivita' del titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini di una eventuale chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera e) della citata Legge. In caso di esito positivo della valutazione, e fatte salve le condizioni di cui sopra, il titolare del contratto e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. Alla procedura e' data pubblicita' sul portale dell'Ateneo. 5. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, versera' i previsti contributi previdenziali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS ex INPDAP.