(Statuto-art. 37)
                              Art. 37. 
                   Ricercatori a tempo determinato 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,
l'Universita',  nell'ambito  delle   risorse   disponibili   per   la
programmazione,  previo  espletamento  di  procedure   pubbliche   di
selezione disciplinate con  proprio  regolamento,  nel  rispetto  dei
principi  enunciati  dalla  Carta  europea   dei   ricercatori,   che
assicurino la pubblicita' degli atti,  puo'  stipulare  contratti  di
lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in  possesso  del
titolo di dott. di ricerca o  equivalente,  conseguito  in  Italia  o
all'estero  nonche'  di  ulteriori  requisiti  definiti  dal   citato
regolamento interno di Ateneo. 
    2. I contratti possono avere le seguenti tipologie: 
      a) contratti junior di durata  triennale  prorogabili  per  due
anni, per una sola volta previa positiva valutazione delle  attivita'
didattiche e di ricerca svolte; 
      b) contratti senior: nei sei mesi che precedono la  conclusione
del contratto junior, eventualmente prorogato, il  senato  accademico
accerta la valutazione dei prerequisiti per l'eventuale  conferimento
di un contratto di cui alla lettera b) dell'art  24,  comma  3  della
legge n. 240/2010 (senior) di durata triennale non rinnovabile. 
    Tale tipologia di contratto puo' essere conferita a: 
      soggetti che hanno usufruito dei contratti di cui alla  lettera
a) (junior) della durata di tre  anni,  eventualmente  rinnovati  per
altri due; 
      soggetti che hanno usufruito per almeno tre anni  di  contratti
stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005. 
    3. I contratti di cui al comma 2, lettera a) possono prevedere il
regime di tempo pieno o di tempo definito.  I  contratti  di  cui  al
comma 2, lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime di tempo
pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio  agli  studenti  e'
pari a 350 ore annue per il regime di tempo pieno e di 200 ore  annue
per il regime di tempo definito. 
    4. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, e
subordinatamente alle esigenze didattiche dell'Ateneo, nel terzo anno
di contratto di cui al comma 2, lettera b) e'  facolta'  dell'Ateneo,
valutare, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro  e
secondo modalita' disciplinate da  apposito  regolamento  di  Ateneo,
l'attivita' del titolare del contratto stesso, che  abbia  conseguito
l'abilitazione scientifica ai  sensi  dell'art.  16  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, ai fini di una eventuale chiamata nel ruolo di
professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera e) della
citata Legge. In caso di esito positivo della  valutazione,  e  fatte
salve le condizioni di  cui  sopra,  il  titolare  del  contratto  e'
inquadrato nel ruolo dei professori associati. Alla procedura e' data
pubblicita' sul portale dell'Ateneo. 
    5. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, versera'
i previsti contributi previdenziali presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale INPS ex INPDAP.