Art. 38. Docenti a contratto 1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, per lo svolgimento di attivita' di insegnamento di corsi integrativi, puo' stipulare contratti di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2. Nei casi in cui gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di laurea e laurea magistrale non trovino copertura mediante le procedure per l'attribuzione di compiti didattici istituzionali, ovvero mediante affidamento a docenti, a ricercatori e a ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo, o mediante affidamento a docenti, a ricercatori e a ricercatori a tempo determinato esterni all'Ateneo, la Libera universita' di lingue e comunicazione IULM puo' stipulare contratti di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente, con soggetti esterni all'Universita', in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali, professori e ricercatori in quiescenza, lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.