(Statuto-art. 39)
                              Art. 39. 
                        Il direttore generale 
 
    1. Il direttore generale, scelto tra dirigenti pubblici e privati
interni o esterni all'Universita' con provata esperienza  pluriennale
nelle funzioni dirigenziali, svolge le seguenti funzioni: 
      a) coopera con il consiglio di amministrazione e con il rettore
nel  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dagli  organi   di
governo; 
      b)  sovrintende  a  tutte  le  aree  nelle  quali  si  sviluppa
l'attivita'  dell'Universita',  nonche'  a   quella   del   personale
dipendente, dei servizi amministrativi e contabili  dell'Universita',
nonche'  alla  gestione  del  personale   tecnico-amministrativo   in
conformita'  alle  direttive  e  alle  delibere  del   consiglio   di
amministrazione; 
      c) provvede all'esecuzione  delle  delibere  del  consiglio  di
amministrazione  aventi  ad  oggetto  l'acquisto   di   attrezzature,
apparecchiature, arredi e servizi,  secondo  le  modalita'  e  con  i
limiti  e  procedure  indicati  nel   regolamento   di   Ateneo   per
l'amministrazione, la finanza e il controllo; 
      d) sovrintende  all'attivita'  amministrativa  e  organizzativa
della didattica dell'Ateneo, d'intesa con i presidi di facolta'; 
      e) sovrintende al  rispetto  delle  disposizioni  previste  dal
regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   il
controllo; 
      f) dura in carica tre anni ed e' rinnovabile.