Art. 39. Il direttore generale 1. Il direttore generale, scelto tra dirigenti pubblici e privati interni o esterni all'Universita' con provata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali, svolge le seguenti funzioni: a) coopera con il consiglio di amministrazione e con il rettore nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi di governo; b) sovrintende a tutte le aree nelle quali si sviluppa l'attivita' dell'Universita', nonche' a quella del personale dipendente, dei servizi amministrativi e contabili dell'Universita', nonche' alla gestione del personale tecnico-amministrativo in conformita' alle direttive e alle delibere del consiglio di amministrazione; c) provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione aventi ad oggetto l'acquisto di attrezzature, apparecchiature, arredi e servizi, secondo le modalita' e con i limiti e procedure indicati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo; d) sovrintende all'attivita' amministrativa e organizzativa della didattica dell'Ateneo, d'intesa con i presidi di facolta'; e) sovrintende al rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo; f) dura in carica tre anni ed e' rinnovabile.