Art. 44. Altre attivita' didattiche 1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM puo' organizzare e promuovere: a) corsi di formazione post-lauream (Master) e corsi di formazione di breve durata, regolati da apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati; b) periodi di studio in Italia e all'estero, svolti durante le vacanze estive, o durante l'anno accademico, per un approfondimento delle varie discipline impartite presso l'Universita'. Alla fine di ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto valide ad ogni effetto, purche' sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della facolta'; c) corsi per studenti provenienti da universita' straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e private; corsi in collaborazione con universita' straniere che abbiano come esito il doppio diploma riconosciuto dai Paesi di appartenenza; d) corsi e attivita' di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341; e) corsi a distanza, avvalendosi di tutte le tecnologie innovative disponibili, anche con forme di sperimentazione; f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti convenzionati, pubblici e privati; g) master, corsi di aggiornamento permanente e ricorrente lungo tutto l'arco della vita, operando anche attraverso strutture specifiche, promosse e gestite da fondazioni universitarie, in modo autonomo o congiuntamente all'Ateneo. 2. Tutte le predette iniziative sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico cui compete il controllo scientifico che potra' essere garantito anche attraverso uno o piu' comitati scientifici presieduti da un professore ordinario dell'Universita' IULM.