Art. 5. Diritto allo studio 1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, in attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo. 2. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM adotta, secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attivita' culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo. 3. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM concorre inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne promuove le attivita' culturali e ricreative. 4. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM riconosce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, secondo i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche.