Art. 8. Composizione 1. Il consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'Ateneo nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM. 2. Esso e' costituito: a) dal rettore; b) dal pro-rettore vicario; c) da un preside di facolta', designato dal senato accademico tra i presidi di facolta' membri del senato stesso; d) da un direttore di Dipartimento designato dal senato accademico; e) da una personalita' di chiara fama, di estrazione non accademica, capace di garantire il raccordo dell'Universita' con la societa' civile e con il mondo della cultura, della comunicazione e dei media designato dal senato accademico; f) da tre rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione scuola superiore per interpreti e traduttori», tra i quali almeno due non debbono far parte dei ruoli universitari dell'Ateneo; g) da un rappresentante della carriera diplomatica designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; h) da un rappresentante degli studenti, con diritto di voto deliberativo se eletto da un quorum di partecipanti non inferiore ad un quarto degli studenti iscritti. In caso contrario il rappresentante degli studenti avra' solo voto consultivo e concorrera' al numero legale solo se presente; i) da un esponente di un'associazione di almeno dodici imprenditori o imprese, legate all'universita' IULM da finanziamenti, attivita' di placement e/o di internazionalizzazione e riconosciuta dal consiglio di amministrazione della stessa universita'. Tale esponente viene nominato a maggioranza assoluta dai consiglieri di cui alle precedenti lettere a), b), c), e f). Non possono essere nominati docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo dell'Universita'; l) dal rettore in carica alla scadenza del suo mandato e per un periodo pari alla durata del mandato del nuovo rettore insediato. 3. L'eventuale mancata designazione di membri di cui al precedente comma 2 lettere g) e h), ovvero la mancata scelta del consigliere di cui alla lettera i) stesso comma non inficia la regolarita' delle sedute. 4. Il rettore e' ex-officio vice presidente del consiglio di amministrazione. 5. Il direttore generale assiste ai lavori del consiglio potendo avvalersi dell'ausilio di un dirigente o funzionario dell'Ateneo o di un consulente esterno come supporto tecnico alla verbalizzazione.