(Statuto-art. 8)
                               Art. 8. 
                            Composizione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo
dell'Ateneo nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il  governo
economico-patrimoniale e  sovrintende  alla  gestione  amministrativa
della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM. 
    2. Esso e' costituito: 
      a) dal rettore; 
      b) dal pro-rettore vicario; 
      c) da un preside di facolta', designato dal  senato  accademico
tra i presidi di facolta' membri del senato stesso; 
      d)  da  un  direttore  di  Dipartimento  designato  dal  senato
accademico; 
      e) da una  personalita'  di  chiara  fama,  di  estrazione  non
accademica, capace di garantire il raccordo dell'Universita'  con  la
societa' civile e con il mondo della cultura, della  comunicazione  e
dei media designato dal senato accademico; 
      f) da tre rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione scuola
superiore per interpreti e traduttori», tra i quali  almeno  due  non
debbono far parte dei ruoli universitari dell'Ateneo; 
      g) da un rappresentante della  carriera  diplomatica  designato
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
      h) da un rappresentante degli studenti,  con  diritto  di  voto
deliberativo se eletto da un quorum di partecipanti non inferiore  ad
un  quarto  degli   studenti   iscritti.   In   caso   contrario   il
rappresentante  degli  studenti  avra'   solo   voto   consultivo   e
concorrera' al numero legale solo se presente; 
      i)  da  un  esponente  di  un'associazione  di  almeno   dodici
imprenditori o imprese, legate all'universita' IULM da finanziamenti,
attivita' di placement e/o di internazionalizzazione  e  riconosciuta
dal consiglio  di  amministrazione  della  stessa  universita'.  Tale
esponente viene nominato a maggioranza assoluta  dai  consiglieri  di
cui alle precedenti lettere a), b), c),  e  f).  Non  possono  essere
nominati  docenti,  studenti   e   personale   tecnico-amministrativo
dell'Universita'; 
      l) dal rettore in carica alla scadenza del suo mandato e per un
periodo pari alla durata del mandato del nuovo rettore insediato. 
    3.  L'eventuale  mancata  designazione  di  membri  di   cui   al
precedente comma 2 lettere g) e h),  ovvero  la  mancata  scelta  del
consigliere di cui alla  lettera  i)  stesso  comma  non  inficia  la
regolarita' delle sedute. 
    4. Il rettore e' ex-officio  vice  presidente  del  consiglio  di
amministrazione. 
    5. Il direttore generale assiste ai lavori del consiglio  potendo
avvalersi dell'ausilio di un dirigente o funzionario dell'Ateneo o di
un consulente esterno come supporto tecnico alla verbalizzazione.