(Statuto-art. 9)
                               Art. 9. 
                            Attribuzioni 
 
    1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni: 
      a) programma la gestione e lo  sviluppo  economico  sulla  base
delle    risorse    esistenti    e    provvede    all'amministrazione
dell'Universita'  ed  all'approvazione  del  piano   pluriennale   di
sviluppo delle attivita' dell'Ateneo, deliberando sul budget annuale,
sul bilancio consuntivo di ciascun esercizio, sull'allocazione  delle
risorse e su  ogni  altra  competenza  definita  e  disciplinata  dal
regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   il
controllo.  Ha  la  diretta  responsabilita'   sulla   pianificazione
economico-finanziaria e sui controlli interni. L'esercizio  contabile
ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare; 
      b) elegge il rettore secondo le modalita' di cui al  successivo
art. 16; 
      c) puo' conferire  deleghe  a  consiglieri  e  dirigenti  e  ne
determina gli ambiti e la durata; 
      d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore
generale, scelto tra dirigenti interni o esterni all'Universita',  il
cui profilo corrisponda a quello previsto dal comma 1 dell'art. 39; 
      e)     delibere     sulle     assunzioni     del      personale
tecnico-amministrativo; 
      f) delibera sui finanziamenti ordinari e straordinari di  fondi
pervenuti all'Universita' per quanto attiene all'attivita'  didattica
e di ricerca, su proposta del senato accademico; 
      g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e  contratti
per altre forme di sostegno dell'attivita' didattica; 
      h) delibera sulle modifiche di statuto anche  su  proposta  del
senato accademico, del quale comunque deve sentire il parere, per  le
materie relative all'ordinamento didattico; 
      i) approva  i  regolamenti  di  cui  all'art.  2  del  presente
statuto, su proposta del senato accademico; 
      j) delibera, su proposta del senato  accademico,  l'istituzione
di nuove facolta', corsi  di  laurea,  corsi  di  laurea  magistrale,
master universitari di I e II  livello,  corsi  di  specializzazione,
corsi di perfezionamento, dottorati  di  ricerca,  master,  corsi  di
aggiornamento  professionale  e  ogni   altra   attivita'   didattica
superiore; 
      k)  delibera,  sentito  il  senato   accademico,   sul   numero
programmato e sull'importo di tasse e contributi per  ogni  facolta',
corso di laurea o altra attivita' di istruzione superiore; 
      l) formula al rettore il parere  sulla  nomina  del  nucleo  di
valutazione; 
      m)  delibera  in  via  definitiva  in  ordine  ai  procedimenti
disciplinari conformemente al parere vincolante espresso dal collegio
di disciplina.