Art. 9. Attribuzioni 1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) programma la gestione e lo sviluppo economico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'Universita' ed all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo delle attivita' dell'Ateneo, deliberando sul budget annuale, sul bilancio consuntivo di ciascun esercizio, sull'allocazione delle risorse e su ogni altra competenza definita e disciplinata dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo. Ha la diretta responsabilita' sulla pianificazione economico-finanziaria e sui controlli interni. L'esercizio contabile ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare; b) elegge il rettore secondo le modalita' di cui al successivo art. 16; c) puo' conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata; d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore generale, scelto tra dirigenti interni o esterni all'Universita', il cui profilo corrisponda a quello previsto dal comma 1 dell'art. 39; e) delibere sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo; f) delibera sui finanziamenti ordinari e straordinari di fondi pervenuti all'Universita' per quanto attiene all'attivita' didattica e di ricerca, su proposta del senato accademico; g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e contratti per altre forme di sostegno dell'attivita' didattica; h) delibera sulle modifiche di statuto anche su proposta del senato accademico, del quale comunque deve sentire il parere, per le materie relative all'ordinamento didattico; i) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente statuto, su proposta del senato accademico; j) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di nuove facolta', corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master universitari di I e II livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionale e ogni altra attivita' didattica superiore; k) delibera, sentito il senato accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni facolta', corso di laurea o altra attivita' di istruzione superiore; l) formula al rettore il parere sulla nomina del nucleo di valutazione; m) delibera in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.