Art. 3 
 
                Collegamenti con i poli universitari 
 
  1. Una quota delle  risorse  di  cui  all'autorizzazione  di  spesa
recata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
e dai suoi successivi rifinanziamenti, pari ad euro 4.244.458,00,  di
cui euro 1.590.984,77 per l'anno 2020 ed euro 2.653.473,23 per l'anno
2021,  e'   destinata   alla   progettazione   e   realizzazione   di
ciclostazioni  e  di  interventi  concernenti  la   sicurezza   della
circolazione ciclistica cittadina, diretti a  collegare  le  stazioni
ferroviarie con i poli universitari. 
  2. Con decreto del direttore generale per i sistemi di trasporto ad
impianti fissi ed il trasporto pubblico locale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su  proposta  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, si procede, nei limiti  di  cui  al
comma 1, all'assegnazione di risorse in favore dei  comuni,  nei  cui
territori  sono  ubicate  le  sedi  di  universita'  statali   o   di
universita' non statali legalmente riconosciute.