IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a norma dell'articolo 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo
17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la determina AIFA  n.  926/2020  del  10  settembre  2020  di
riclassificazione del medicinale per uso umano  «Norlevo»,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 237 del 24 settembre 2020; 
  Considerato  che  occorre  rettificare  e  integrare  il   suddetto
provvedimento per indicare la  corretta  descrizione  del  regime  di
fornitura cosi' come indicato dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nella sua seduta del 15-17 luglio 2020; 
  Visti gli atti d'ufficio, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Rettifica e integrazione della determina  AIFA  n.  926/2020  del  10
                           settembre 2020 
 
  E' rettificata e integrata, nei termini che seguono,  la  determina
AIFA n. 926/2020 del  10  settembre  2020  di  riclassificazione  del
medicinale per uso umano «Norlevo», ai sensi dell'articolo  8,  comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  237  del  24
settembre 2020. 
  Nel  provvedimento,  all'art.  2  (Classificazione  ai  fini  della
fornitura) laddove e' scritto: 
    «La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del  medicinale
"Norlevo" (levonorgestrel) e'  la  seguente:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)»; 
  leggasi 
    «La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del  medicinale
"Norlevo" (levonorgestrel) e' la seguente: RNR - medicinale  soggetto
a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta -  minore  di  18
anni; SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non  da
banco - maggiore di 18 anni».