(Allegato 14-Allegato 14)
                             Allegato 14 
Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della
 diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica 
 
  Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide  con  le
associazioni  datoriali  Confindustria,  Confetra,  Confcoooperative,
Conftrasporto, Confartigianato,  Assoporti,  Assaeroporti,  CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori,  Legacoop
Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti
il seguente: 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. 
  Stante  la  validita'  delle  disposizioni  contenute  nel   citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori dei trasporti  e  della  logistica,  si  e'
ritenuto necessario definire ulteriori misure. 
  Il  documento  allegato  prevede  adempimenti  per  ogni  specifico
settore nell'ambito trasportistico, ivi  compresa  la  filiera  degli
appalti funzionali al servizio ed  alle  attivita'  accessorie  e  di
supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita'
di trasporto,  si  richiama  l'attenzione  sui  seguenti  adempimenti
comuni: 
  • prevedere l'obbligo da parte dei  responsabili  dell'informazione
relativamente al corretto uso e gestione 
  dei  dispositivi   di   protezione   individuale,   dove   previsti
(mascherine, guanti, tute, etc.); 
  • La sanificazione e l'igienizzazione  dei  locali,  dei  mezzi  di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata  e  frequente
(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalita' definite  dalle  specifiche
circolari del Ministero della Salute  e  dell'Istituto  Superiore  di
Sanita'). 
  • Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica  ad  uso  dei
passeggeri. 
  •  Per  quanto  riguarda  il  trasporto  viaggiatori  laddove   sia
possibile e' necessario contingentare la  vendita  dei  biglietti  in
modo da osservare tra i passeggeri la distanza di  almeno  un  metro.
Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite
protezioni (mascherine e guanti). 
  • Nei luoghi di lavoro  laddove  non  sia  possibile  mantenere  le
distanze tra lavoratori previste dalle  disposizioni  del  Protocollo
vanno  utilizzati  i  dispositivi  di  protezione   individuale.   In
subordine dovranno essere usati separatori  di  posizione.  I  luoghi
strategici per la funzionalita' del  sistema  (sale  operative,  sale
ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere  dotati  di
rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati. 
  • Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che  hanno
rapporti con  il  pubblico  e  per  i  quali  le  distanze  di  1  mt
dall'utenza  non  siano  possibili,  va  previsto  l'utilizzo   degli
appositi  dispositivi  di   protezione   individuali   previsti   dal
Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (  a  titolo  di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal
collega non sia possibile. 
  • Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui  al  punto  8
del  Protocollo),  si  deve  fare  eccezione  per  le  attivita'  che
richiedono necessariamente tale modalita'. 
  • Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non  effettuabili  da
remoto. 
  • Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei  mezzi
anche mediante apposizione di  cartelli  che  indichino  le  corrette
modalita' di comportamento dell'utenza con  la  prescrizione  che  il
mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del servizio. 
  • Nel caso di attivita' che non prevedono  obbligatoriamente  l'uso
degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare  il  contatto  tra  i  lavoratori,  nel  caso  in   cui   sia
obbligatorio   l'uso,   saranno   individuate   dal   Comitato    per
l'applicazione  del  Protocollo  le   modalita'   organizzative   per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il  pericolo
di contagio.