Art. 16 
 
        Iscrizione nel RUNTS degli enti di nuova costituzione 
                     con l'intervento del notaio 
 
  1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di  un'associazione
che intenda conseguire la personalita' giuridica o di una fondazione,
aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del Codice, ovvero l'atto
di pubblicazione di  un  testamento  con  il  quale  si  dispone  una
fondazione in  conformita'  con  il  citato  art.  4,  verificata  la
sussistenza  delle  condizioni  previste  dal  Codice  per   la   sua
costituzione e la sussistenza del patrimonio minimo di  cui  all'art.
22, comma 4, del Codice, provvede entro venti giorni dal  ricevimento
al deposito dell'atto e  della  ulteriore  documentazione  presso  il
competente ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente. 
  2. Dall'istanza presentata e dalla documentazione  allegata  devono
risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo,  in
conformita' all'art. 22, comma 4, del Codice,  nonche'  gli  elementi
informativi e la documentazione ulteriore ai sensi dell'art.  8,  per
quanto compatibile. Con riferimento al patrimonio  vanno  specificati
entita' e composizione. In caso di patrimonio apportato in denaro, la
sua sussistenza deve risultare da apposita  certificazione  bancaria,
salvo che la somma venga depositata sul conto corrente  dedicato  del
notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera  b)  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147; in tale ultimo caso il notaio rogante versera'
detta somma al rappresentante legale dell'ente dopo la sua iscrizione
nel RUNTS. In caso di  patrimonio  costituito  da  beni  diversi  dal
denaro, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidita'
e disponibilita' sono comprovati ai sensi del citato art.  22,  comma
4, del Codice. 
  3.  L'ufficio  competente  del  RUNTS,  verificata  la  regolarita'
formale  della  documentazione,   entro   sessanta   giorni   dispone
l'iscrizione  dell'ente  nella  sezione  del  RUNTS  indicata   nella
domanda. 
  4. Nel caso in cui l'ufficio del  RUNTS  riscontri  l'irregolarita'
formale della domanda o della documentazione, entro il termine di cui
al comma precedente invita il notaio a completare  o  rettificare  la
domanda o integrare, entro trenta giorni, la documentazione. Se entro
gli ulteriori trenta giorni dal ricevimento  della  documentazione  o
dalla rettifica della domanda l'Ufficio non provvede  all'iscrizione,
questa si intende accolta. Si applica l'ultimo periodo  dell'art.  9,
comma 5. 
  5. L'iscrizione determina in  capo  all'ente  l'acquisizione  della
personalita' giuridica. 
  6. La  disciplina  dei  commi  precedenti  si  applica,  in  quanto
compatibile, agli atti di trasformazione,  fusione  o  scissione,  ai
sensi  dell'art.  42-bis  del  codice  civile,   che   prevedano   la
costituzione di ETS con personalita' giuridica.