Art. 30 
 
             Avvio del processo di popolamento iniziale 
                        del RUNTS - ODV e APS 
 
  1. L'Ufficio di livello dirigenziale  generale  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali presso cui  e'  istituito  l'Ufficio
statale del RUNTS, sulla  base  dello  stadio  di  realizzazione  del
sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a
decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento  al  RUNTS
dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV  e  delle
APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale  delle
APS. Il termine e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero  e
ne viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.